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lunedì 28 settembre 2009

Osservando una convocazione USP …

Il giorno 25 settembre 2009 mi sono trovato come osservatore a una convocazione USP, anche se lo stesso USP ha delegato il Dirigente Scolastico di un’istituto superiore della provincia a tenerla in sua vece.
Convocazioni per posti residui – Elenco convocati e posti

mercoledì 23 settembre 2009

L’orario della convocazione era stato fissato alle ore 9:00. L’orario d’inizio è stato ampiamente disatteso, portandolo alle 9:20; quindi, anche chi poteva arrivare in ritardo, puntando sul fatto che la classe di concorso non fosse la prima dell’elenco, è stato messo in condizioni di poter presenziare.

L’elenco era il seguente.


A034 ITIS PR ORE 8
A037 D’ANNUNZIO C/19
A047 ITCG PACIOLO FIDENZA C/
A071 ITIS PR C/vac
A246 IPSAR SALSO ORE 10
D615 IST ARTE TOSCHI PR C/

Oltre al dirigente scolastico e a una segretaria erano presenti ben tre esponenti di organizzazioni sindacali.

Il secondo punto che è stato disatteso è l’ordine con cui la convocazione avrebbe dovuto seguire l’elenco di cui sopra; benché ordinato per classe di concorso, l’esponente di una delle tre organizzazioni sindacali presenti ha dirottato il Dirigente Scolastico a seguire un diverso ordine: la A037 ha aperto di fatto le convocazioni.
A nulla è valso evidenziare che la A034 dovesse essere la prima classe di concorso da convocare.

La A034 convocava gli iscritti alla GaE-coda dal ventunesimo posto all’ottantottesimo: presenti? Ne ho contato appena uno.

E’ stato chiamato il primo docente precario; a lui va una cattedra da 19 ore, altro che spezzone. Costui compila i fogli che il dirigente scolastico gli passa fino a che non viene fuori che il Sig. docente precario, in realtà, non era interessato a prendere tutte le diciannove ore…anatema! Ne voleva solo 13!!
Ebbene, le diciannove ore sono state spezzate in 13 + 6 e, quindi, assegnato solo uno spezzone da tredici, sotto la richiesta di part time.
E allora, la domanda sorge spontanea: ma veramente si crede che l’età anagrafica possa indicare se il docente sia giovane o in là con l’età, come supposto dall’articolo Ansa riportato nel post Lo svecchiamento della docenza? Il Sig. docente precario, di cui si sta parlando, è molto giovane e già pensa da vecchio, nel senso dispregiativo del termine comunemente accettato che non rispecchia la totalità della classe docente. E’ lampante che non pensa alla sCuola, poiché pensa a prendersi un part time, che gli consente di svolgere una seconda attività, che non sarà la seconda, bensì la prima: ecco la sQuola, un diversivo per arrotondare, l’attività scolastica vista come un ripiego…proprio come si dice, erroneamente, a proposito dei docenti che non sono più giovani anagraficamente, questi docenti che non permettono di rendere più giovane (?!) la Scuola. Il contributo negativo alla sCuola proviene proprio da un giovane docente.
Non è tutto qui! Ha anche chiesto se le tredici ore potessero essere riassunte in soli tre giorni…poverino! L’impegno è veramente pesante, gli occupa tempi e spazi.

Alla fine delle convocazioni della A037 viene nuovamente chiesto come mai non si sia partito dalla A034: l’esponente di una delle organizzazioni sindacali continua a ignorare l’elenco emesso dall’USP. Un docente presente gli chiede di procedere alla convocazione della classe A034 prevista come prima classe di concorso nell’elenco stilato dall’USP, altrimenti non potrebbe più continuare a presenziare alla convocazione in atto poiché deve tornare presso l’istituto scolastico a tenere la lezione agli studenti.
Ecco la svolta: tale esponente OO.SS. dichiara: « Guardi che il Dirigente Scolastico le può attestare che è presente alla convocazione USP…la convocazione USP permette di motivare l’assenza…lei non perde le ore». Ecco un’altro fiore all’occhiello della sQuola: che gli studenti abbiano o non abbiano la lezione prevista conta poco; «…lei non perde le ore» , ecco ciò che conta! D’altronde, la 133/2008 lo afferma chiaramente, il raddoppio dei punti per le comunità montane pure, eccetera eccetera: in assenza di soldi, qualsiasi altra misura va bene…ma si rischia di fare discriminazioni, come è la situazione della corsia preferenziale per le supplenze brevi, ove chi ha lavorato nell’anno precedente passa davanti ad altri aventi diritto. Ecco che cosa succede con la legislazione selvaggia, cioè non controllata dallo Stato centrale, demandata alle organizzazioni territoriali: ogni entità locale si fa le leggi per “preferire” i propri anziché gli interessi della nazione tutta!
Cinquant’anni a parificare i diritti dei cittadini ovunque si trovino dislocati nel territorio nazionale che vanno a farsi benedire.

Finalmente si passa alla A034.

Primo punto. Il Ministero d’Istruzione che non funziona. Si dirà « Non ha mai funzionato!», ma almeno non esisteva la tanto decantata informatizzazione degli Uffici Pubblici, tanto decantata come risolutrice della burocrazia, unico e solo motivo che ostacola il funzionamento dell’Apparato Statale, che rende i tempi molto lunghi…chiacchere! L’informatizzazione è deleteria se gestita male; chi si ricorda le prime prenotazioni dei posti dei treni Rapidi e Intercity agli sportelli delle FF.SS. provvisti di terminale elettronico? Il segnale assente sulla linea telefonica, la quantità spropositata di tasti che l’operatore allo sportello doveva premere per scegliere orario, treno, tratta, disponibilità posti, posti fumatori o non fumatori…l’addetto alla biglietteria fresco di corso ad hoc. Se l’informatizzazione è vista secondo gli occhi di chi non ha ricevuto un’istruzione universitaria e condotto progetti ad hoc importanti, portare l’informatizzazione tra impiegati bravissimi a districarsi tra moduli e domande cartacee è ancor più un handicap nel vero senso della parola; in effetti, la situazione mostrata per la gestione delle GaE da aprile fino a tutto settembre ne è la conferma inqequivocabile.

Che cosa non funziona? La mancata cancellazione dagli elenchi GaE di coloro che hanno già sottoscritto un contratto di assunzione a tempo determinato. Ebbene, in quell’elenco GaE, che il Dirigente Scolastico scorreva, erano ancora presenti docenti precari già assunti altrove; io, personalmente, ne conoscevo uno che già lavorava in un’altra provincia. Di chi, dunque, è la responsabilità di questa modalità retrograda di continuare a fare le convocazioni vecchio stile senza tenere conto delle regole imposte dal Ministero d’Istruzione? In primis, dallo stesso Ministero d’Istruzione che si astiene dall’aggiornare gli elenchi GaE nei siti web degli USP e dai Dirigenti Scolastici che vedono la delega a gestire le convocazioni per conto degli USP come un lavoro in più da sbrigare al più presto; che cosa vuol dire al più presto? Significa fare come si è sempre fatto, che è la strada che si conosce… chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova. Tuttavia, scartando l’ipotesi che l’efficienza migliori andando dal sud dell’Italia al nord della stessa, occorre evidenziare USP che hanno lavorato con coscienza.[Scuole del Nord Africa...]

Figuriamoci se parlassimo di trasparenza! Certo, sui siti web degli USP sarebbero dovuti comparire i nuovi elenchi GaE, aggiornati senza quei docenti precari con un contratto a tempo determinato in mano!

Secondo punto. Come supposto nei post precedenti, il maggior ostacolo alla conclusione in tempi ragionevoli, cioè entro la vigilia dell’apertura dell’anno scolastico, è la procedura con cui si procede alle convocazioni, stante l’aggiunta dell’indicazione delle tre ulteriori provincie e la gestione dell’informatizzazione come digitalizzazione dei documenti cartacei e pubblicizzazione degli stessi su web. La convocazione si è arrestata alla prima delega: ovviamente niente da dire. Il docente precario individuato è stato contattato telefonicamente, gli è stata comunicata la disponibilità dello spezzone d’orario, ma il docente al telefono non ha voluto dare risposta, né per l’accettazione nè per la rinuncia: avrebbe potuto decidere solo quando avrebbe ricevuto risposte dagli altri USP indicati come tre ulteriori provincie; la conseguenza è stata lo stop delle operazioni in corso per la A034, la disposizione, da parte della scuola, a predisporre l’invio del telegramma a quel docente per conoscere l’intenzione di quel docente: prossima convocazione tra due settimane. La morale: per un solo spezzone d’orario disponibile occorrono tante convocazioni quante saranno le deleghe inviate…auguri, studenti!

Nota. Perché quel docente ha indicato provincie in cui probabilmente non andrà mai a fare supplenza, sia per lontananza dalla propria residenza sia per le spese aggiuntive (uno spezzone d’orario non sono sufficienti per vitto e alloggio)? Semplice: un diritto non lo si rifiuta mai!


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mercoledì 2 settembre 2009

MIUR, tagli nel 2008, sprechi nel 2009.

Andava racimolato denaro, 7 miliardi e 800 milioni di euro in quatttro anni, in gran parte è stato tolto al comparto Istruzione; comparto che deve ricevere, tra altre priorità, tutte le migliori attenzioni poiché ci si gioca l’istruzione dei nostri figli.

Se ne era già parlato il 21 luglio scorso nel post Scuole, per risparmiare si finisce per spendere di più. Lo Stato, nella figura del MIUR, ha una sola faccia: dove taglia indiscriminatamente, minando anche i diritti acquisiti, e dove non si accorge degli sprechi in atto; ciò avviene anche nel comparto Istruzione. Non avendo avuto tempo sufficiente da agosto 2008 ad agosto 2009 per poter rivedere le norme introdotte nel biennio precedente, il MIUR -pensando solo a tagliare il numero di docenti nella scuola primaria eliminando/riducendo parte della copresenza degli insegnanti in aula- raccoglie buona parte delle norme già esistenti; si parla della seguente disposizione presente nel D.M. del 13 giugno 2007 (f.to IL MINISTRO Giuseppe Fioroni) . Si legge, art.1 comma 4 che:


ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
  1. …omissis…
    1. …omissis…
    2. …omissis…
    3. …omissis…
  2. …omissis…
  3. …omissis…
  4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Si diceva, dove taglia indiscriminatamente, minando anche i diritti acquisiti. Il MIUR non aveva riconosciuto che ai docenti di ruolo fosse dovuta la cosiddetta indennità integrativa speciale, per le ore eccedenti. Ai ricorsi ha pagato anche le spese processuali: tanto il denaro lo prende dal calderone.

Si diceva, dove non si accorge degli sprechi in atto. La nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 12360 riprende e chiarisce meglio, quasi a vantarsene, che:


CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.


introducendo volontariamente del proprio.
Come già disposto a proposito della diversa modalità di accettazione/rinuncia della proposte di assunzione a tempo determinato durante le operazioni di convocazione del personale docente precario tra i docenti dell’USP dell’Aquila e tutti i rimanenti -quando sarebbe stato molto ma molto più sensato che tutti i precari, non solo quelli dell’Aquila, potessero rinunciare/accettare per poter prendere l’offerta migliore possibile (non è così che si ragiona tra coloro che sostengono la libera concorrenza nel lavoro, il libero mercato, la libera concorrenza, la privatizzazione degli Enti Pubblici?), altre particolarità inutili, in netto contrasto con l’indicazione degli obiettivi riassuti nella frase Al fine di una migliore gestione dei momenti salienti del processo di instaurazione del rapporto di lavoro, in funzione della corretta operatività delle disposizioni di cui sopra e della conseguente possibilità di dar luogo con la massima tempestività, vengono introdotte offrendo le ore al personale docente avente titolo al completamento d’orario…
Domanda. Perché, dunque, gli spezzoni con meno di sei ore d’insegnamento non sono rimaste tra quelle gestibili direttamente dall’USP di modo che questi le potesse offrire ai docenti precari convocati non in condizioni tali, per posizione in graduatoria, da prendere una cattedra intera?
Per quale motivo l’aggiunta di spezzoni con meno di sei ore dovrà essere fatta in un secondo momento nella scuola presso cui questi esistono questi minuti spezzoni e non già in sede USP?

E perché la differenza tra l’attribuzione di questi minuti spezzoni d’orario, prima al personale docente di ruolo e poi ai docenti precari con cattedra intera? Anche qui, il MIUR non si è accorto che predilige gli sprechi, spendendo di più per i minuti spezzoni d’orario.

Che cosa disporrà la legge 448 del 22 dicembre 2001? Al comma 4, l’articolo 22 recita:


4. Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.


Quindi, viene interpretato ex novo detto articolo, in modo da non dare adito a voler conservare una norma emanata nel biennio precedente da altro MIUR avente altro indirizzo politico; si intenderà per docenti in servizio l’insieme dei docenti di ruolo e non di ruolo appena assunti e non più i soli a tempo indeterminato: di fatto, ritardando ulteriormente l’assegnazione proprio di quei minuti spezzoni d’orario, dovendo aspettare che i nuovi docenti a tempo determinato prendano servizio nella predetta scuola, che diventino, insomma, personale in servizio a tutti gli effetti. Ma ribaltando la priorità di assegnazione d’orario nel caso di docenti in servizio con cattedre complete, prima i docenti di ruolo e poi i docenti non di ruolo.


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