La qualità totale della sCuola si riflette nel domani dei ragazzi.

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sabato 5 settembre 2009

Misure contro la crisi nella Scuola: alla fine sarà solo guerra tra poveri.




Una sbirciatina sul sito web del Senato della Repubblica e si può leggere quanto segue:


Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1724

17.8

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, MERCATALI, LEGNINI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

«25-bis. Dal 1º settembre 2009, al personale della scuola che nell’anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l’indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall’articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L’indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

25-ter. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mediante l’incremento uniforme delle aliquote di base dell’imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009».


La volontà di arginare la crisi nel comparto docente è notevole, ma si traduce, alla fine, in misure discriminatorie anche da coloro che cavalcano le ondate di proteste dei docenti precari, in riferimento al diverso indirizzo politico. Insomma, si viene ritenuti docenti o prof. o insegnanti solo se si è prestato servizio con incarico annuale (letto il post La roulette dei posti disponibili, non si sa se si deba intendere O.D. -supplenza fino al 31 agosto- oppure O.F. -supplenza fino al 30 giugno- mentre gli altri sono banalmente supplenti: ma non si dice ugualmente supplenti annuali?
La proposta, registrata tra gli emendamenti al DDL 1274, ricalca perfettamente le misure anticrisi varate nel 2008, misure che prevedevano, appunto, ammortizzatori, cassa integrazione e quant’altro, già stabilito per legge, per i lavoratori in difficoltà: chi erano i lavoratori? La classe lavoratori non comprendeva tutto il contesto del precariato, dai lavoratori a progetto…pardon, ho detto lavoratori quando non li si è ritenuti tali…dunque, i co.co.pro a cui si riconosce solo il 20%, alle assunzioni trimestrali.
Le misure discriminatorie sono tanto in voga che, ormai, non ci si fa più caso: diventeranno parte degli usi e consuetudini in un contesto popolare, usi e consuetudini che regolamenteranno la giurisprudenza del diritto in tutte quelle situazioni non coperte dalla legislazione ordinaria/straordinaria dello Stato supremo.

Nel post che precede temporalmente questo, Scuole del Nord Africa…, si è fatto notare, anche se solo per un USP in esame, che lo Stato, nella fattispecie il MIUR, di propria iniziativa ha operato in modo da causare direttamente la crisi nel comparto Scuola, tagliando a dismisura attraverso la 133/2008, di cui si riporta il particolare relativo:


Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-ter) Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ costituito, contestualmente all’avvio dell’azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne’ rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e’ destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.


Si noti lo scritto soprariportato in colore violaceo: è la stessa motivazione con cui, inutilmente assodata l’assenza praticamente totale della pubblicazione delle proposte di assunzione del personale docente precario di questi giorni, nel Prot. n. AOODGPER. 12360 si cerca di assicurare trasparenza e chiarezza all’operato degli USP. Poveracci, volontà e impegno non si negano mai a chi annaspa tra mille difficoltà! Ce la mettono tutta, ma se questo è il risultato per lo sforzo profuso è meglio che si ritorni al passato, compresi gli stanziamenti ovviamente.

Ecco che cosa dice la legge legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 – Supplemento ordinario n. 244.

Nota. Si è più volte evidenziato nei post precedenti che anche quando cambia l’indirizzo politico poco importa se ciò che fa comodo lo si può acquisire dall’opposizione! La legge 133/2008 prende dalla 296/2006, cambiando in peggio perché appesantisce enormemente le somme da prelevare dal comparto Scuola fino al 2012.


…omissis…

620. Dall’attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

621. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.

…omissis…


Quindi, ambedue le finanziarie si sforzano di tenere fuori dal contenimento spese il personale della scuola.

E si dia pure uno sguardo a questi commi 605, 606. 607, 608, 609, 610, … e 619! Parlano del comparto Scuola…


…omissis…

605. Per meglio qualificare il ruolo e l’attivita’ dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o piu’ decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita’ dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta’ territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi’, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita’ e l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita’ dello stesso, per complessive 150.000 unita’, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu’ funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’eta’ media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e’ predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unita’. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attivita’ di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita’ di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche’ di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l’opportunita’ di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia’ in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e’ successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e’ abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e’ riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia’ effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l’ iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi’, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;
d) l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attivita’ di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu’ significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita’, di piu’ elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 e’ adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 e’ adottato d’intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 e’ adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, e’ ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto e’ adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia’ riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per 1′ accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

608. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilita’, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica, nonche’ presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita’ del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, e’ finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonche’ all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.

610. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonche’ per favorirne l’interazione con il territorio, e’ istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la “Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata “Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

611. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, e’ definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attivita’ dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu’ commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma e’ individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale gia’ previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi’, le modalita’ di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purche’ costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche’ l’autonomia amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: “Comitato direttivo” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “Comitato di indirizzo”;
b) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: “Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti”;
c) all’articolo 5, il comma i e’ sostituito dal seguente: “1. Il Presidente e’ scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. E’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovabile, con le medesime modalita’, per un ulteriore triennio”;
d) all’articolo 6, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Il Comitato di indirizzo e’ composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunita’, dei quali non piu’ di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, e’ composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche”.

613. L’INVALSI, fermo restando quando previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu’ commissari straordinari.

616. Il riscontro di regolarita’ amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e’ effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, gia’ nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all’emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l’entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.

618. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita’ delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o piu’ prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione e’ affidata al regolamento medesimo.

619. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi’, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perche’ non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalita’ di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.

…omissis…


Nel comma 605 sottocomma c dell’articolo 1 si noti la messa in atto, sempre di concerto d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di un piano triennale di assunzione del personale della scuola nel numero di 150000 (diconsi centocinquantamila unità). Il piano fu subito onorato: cinquantamila assunzioni furono fatte nel lontano 2007.
Cambio di indirizzo politico e cinque minuti per scrivere -secondo me nel cassetto della scrivania già a fine 2005- la 133/2008. La conseguenza fu il dimezzamento del numero di assunzioni programmate precedentemente, solo venticinquemila unità delle cinquantamila previste.
Oggi del previsto piano triennale non rimangono altro che briciole: si assumono solo ottomila unità a fronte delle rimanenti settantacinquemila programmate entro il 2010 [si è preferito scrivere in lettere anziché in cifre per smorzare maggiormente il disastro reale che ha subito il comparto docenti precari].
Nel rileggere, per chi ci riesce ancora, la 133/2008, ci si accorge che si è avuta cura nel cancellare tutte le buone intenzioni inserite nella legge finanziaria 296/2006, dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico, evitarne la ricostituzione, di stabilizzare, rendere piu’ funzionali gli assetti scolastici, abbassare l’eta’ media del personale docente. In maniera diretta (l’aggettivo più consono è cruda) si sospendono i corsi di abilitazione biennali, per poi presentarne uno diverso: diverso in che cosa, se riordina semplicisticamente l’iter di specializzazione? [Regole per diventare insegnante?]

Non sono tutte rose e fiori nella legge 296/2006; il comma 609 dell’articolo 1 deve fare i conti con l’inizio del surplus dei docenti di ruolo, almeno in parte delle provincie italiane, laddove nel comma 605 sottocomma c prevede un piano triennale per assorbire il personale precario esistente, non temporaneamente, non saltuariamente, bensì stabilmente nella scuola. Sulla base di attività di monitoraggio da parte del MIUR, il surplus di personale, che timidamente comincia ad affacciarsi anche nella compagine amministrativa statale, è dovuto all’assenza di una razionalizzazione delle presenze in percentuale nelle GaE tra le provincie italiane, a tal punto che spunta la famosa tabella graduatorie esaurite che ha lo scopo di spalmare la compagine del personale docente nel territorio italiano, tamponando le GaE che non riescono a fornire il numero di docenti necessario ad assicurare il corretto svolgimento delle attività scolastiche.
La bella pensata è un pò trasversale tra i vari indirizzi politici dei ministri che si succedono; qui, il comma 609 dell’articolo 1, con la motivazione (ma assomiglia più a una scusa) della riqualificazione del personale docente in forza alla dotazione organica provinciale, trasforma, si pensi, obbligatoriamente, quindi da comportamento proprio di Stato, il personale in organico in esubero in personale docente per posti di insegnamento per materie affini, in personale per posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, e, persino, in personale docente con specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. Quest’ultima possibilità ha del controsenso, poiché il MIUR non si è accorto di aver approvato e aperto, per altre vie, un bel pò di corsi di abilitazione al sostegno: opportuntà subito presa al volo dai docenti precari, che di scuola ne sono intrisi fino al collo; infatti, graduatorie con pochi docenti abilitati al sostegno non riuscivano (oggi, iniziano a essercene anche troppi, data l’assenza di regolamentazione nel numero di docenti da abilitare al sostegno) a coprire le necessità delle scuole, complice il cambio di vedute che hanno dimostrato, consapevolmente e non più da vergognarsene, le famiglie.
E bisogna farlo subito, entro l’anno 2007/2008.
Assieme al piano triennale di assunzione di personale docente, esistono, comunque, lati bui, come

  • revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); beh, chiaro e lampante, nel momento in cui il personale di ruolo in esubero verrà, quanto prima, entro un anno riconvertito per posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata
  • la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita’ dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche; un errore grossolano, sia dal punto di vista pedagogico (eppoi, si permettono pure il lusso di introdurre materie a indirizzo psico-pedagogico, oltre a quelle didattico-disciplinari nei corsi di specilizzazione all’insegnamento), sia dal punto prettamente economico-finanziario dell’istituzione di un piano triennale per l’assorbimento del comparto del precariato esistente nelle scuole di ogni ordine e grado. Criteri e parametri che hanno generato, per la sola A034 Elettronica, ben nove professori in esubero tra la dotazione organica della provincia di Cagliari; tutto nel giro di un anno, a meno di non pensare che vi sia stato un deficit consistente di studenti per la sola A034 (ma, parimenti, si riducono anche le materie complementari come matematica, diritto, italiano, educazione fisica e via discorrendo), a grandi linee circa centottanta alunni, che alla fine di giugno, senza avviso, dirottano gli studi altrove. E che dire della provincia di Cuneo? Facile, gli alunni provengono dalle scuole di Cagliari…un esodo in massa. A fine 2008, le secondarie della provincia di Cuneo contavano ventiduemila e cinquecento studenti (22488) spalmati su poco più di mille classi (1077)…le informazioni sul nuovo sito dell’USP di Cuneo (accorpato a quello dell’USR Piemonte, lento nei giorni feriali, navigabile sabato e domenica) sono solo queste, un raffronto pare impossibile, se non a cercare altrove i dati degli organici delle scuole, che, per chiarezza e trasparenza ed efficienza, sarebbero dovuti essere accessibili comunque; è innegabile che l’esperienza del cartaceo (ma attenzione a non estremizzare buttando via il cataceo e lasciando i dati solo informato elettronico!) condiziona e tanto: molti sapranno che nelle operazioni di trasloco e trasferimento degli archivi di un’istituzione pubblica qualche documento vada perduto; ebbene, pare che questa eventualità sia ancora più consistente quando si trasferiscono dati vecchi in formato elettronico, magari perché cambiano i programmi e la modalità di memorizzazione dei dati stessi (fatto che evidenzia la poca accortezza nella scelta del software più adatto -ingegneria del software?).
    Manco a dirlo, il prosssimo 10 settembre verranno convocati i docenti della A034 presenti nella GaE-coda, a sconfessare quanto detto nel post La roulette dei posti disponibili, ove tutti gli inseriti nella GaE-locale avrebbero avuto modo di piazzarsi (compresi gli spezzoni, chiaramente!); così, alla fine, pur con un numero di docenti precari appena superiore alla disponibilità offerta dall’USP, detta GaE A034 è risultata, ancora una volta, esaurita.
    Nel maggio 2008, nelle superiori della provincia di Cagliari si contavano circa mille e ottocento classi (1817) per oltre trentasettemila studenti (37397), che si riducevano di circa tremila unità nei cinque anno di corsi di studio; nel maggio 2009, il numero di studenti è circa trentaseimila (35951) per poco più di mille e settecento classi (1736), con lo stesso numero di mortalità nel quinquiennio. Nella provincia di Cuneo, a fine maggio 2009 nelle superiori (venticinque docenti nella A034) si contano circa ventitremila studenti (23093) su un totale di circa mille classi (1047) e un numero di circa mille unità per la mortalità negli studi durante il quinquiennio;
  • incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Su oltre due milioni e mezzo di studenti delle secondarie con quasi centoventimila classi, il fattore 0,4 fa risparmiare quasi tremila e cento classi, a cui segue una minor richiesta di personale docente di oltre settemila unità. Poco male, si dirà; saranno chiamati alle convocazioni degli USP un numero ridotto di docenti precari e verranno stipulati un numero minore di contratti di assunzione a tempo determinato; nel frattempo, però, la diminuzione del numero di classi, che comporta nelle superiori un numero medio di studenti pari a 22,6 (come si instaurano i cosiddetti percorsi individuali per fare fronte alle diversificate forme di apprendimento degli studenti stessi?), ha iniziato a intaccare anche la dotazione organica provinciale in qualche parte d’Italia. Altresì, si riduce anche la necessità di personale ATA.

Che cosa dire anche del comma 612? Nel frattempo, prima di capirne di più sul perché questa struttura non sia intervenuta negli accadimenti odierni, si rimanda a questa lettura, di sfogo.

Si assiste a un germogliare di inziative ovunque. Se ne riportano alcune.


Fonte.03-09-09
SCUOLA: PRECARI, NO STRUMENTALIZZAZIONI MA PIANO GELMINI NON BASTA

(ASCA) – Roma, 3 set – Nessuna strumentalizzazione sul tema del precariato, ma il piano messo appunto dal ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini non e’ sufficiente.

I precari della scuola non sono soddisfatti dall’accordo presentato oggi dal ministro sui contratti di disponibilita’ destinati agli insegnanti che lo scorso anno avevano un contratto annuale e quest’anno si ritroveranno disoccupati ma con un indennita’ di disoccupazione e accesso a supplenze brevi.

Maristella Curreli, presidente nazionale del Cip (Comitato insegnanti precari) spiega all’ASCA i malcontenti dei precari che continueranno le azioni di protesta.

”Il precario ora e’ stanco – afferma Curreli – ci siamo illusi che si portasse a termine l’immissione in ruolo della finanziaria 2007 che ne prevedeva nel triennio 150mila, ne sono state fatte 50mila nel 2007, 25mila nel 2008, e ne mancavano 75mila, di queste ne sono state fatte solo 8mila.

Nella mia classe di concorso alle medie di Cagliari c’erano 30 posti vacanti di inglese, hanno fatto 3 immissioni in ruolo. Personalmente sono al mio diciottesimo anno di precariato e per essere premiata per la prima volta ho preso la cattedra fino al 31 agosto”.

Insomma, prosegue, ”hanno fatto 42mila tagli e quando i colleghi sono andati a prendere la nomina si sono resi conto che non c’era nulla. Ed ecco il boom di proteste”.

Anche le colleghe di Benevento, racconta Curreli, ‘’sono colleghe del Cip, da 13 anni precarie e quest’anno staranno a spasso. Oggi c’era da piangere con gente di 50 anni che si ritrovera’ per strada”.

E poi questi contratti di disponibilita’ sono ”molto rischiosi e molto pericolosi. Quest’anno parte questo contratto, per alcuni e’ una boccata di ossigeno, ma gli altri? Se uno prende solo 6 ore e l’anno scorso non aveva la cattedra che fa subentra l’Inps? Prendono solo in considerazione i colleghi con nomina annuale e quelli che hanno lavorato su nomine temporanee, loro non hanno diritto”.

E si tratta di tanti precari, prosegue ancora la presidente nazionale del Cip, ”che magari lo scorso anno hanno avuto supplenze brevi e si ritrovano con alle spalle 25 anni di precariato e niente altro”.

Quest’anno, dice con amarezza Curreli, ”il ministero non ci ha voluto ascoltare e continuera’ la mobilitazione perche’ questo e’ un contentino e l’anno prossimo ci saranno tantissimi altri tagli. D’altronde non devono inventare lavoro per noi precari che mandiamo avanti la scuola da anni”.

E adesso con tutti questi tagli un altro problema da risolvere saranno, conclude, ”le classe sovraffollate e anche i genitori si renderanno conto di cosa sta accadendo”.


Fonte.03-09-09
SCUOLA: CISL, DA GOVERNO SOLUZIONE DI EMERGENZA E PARZIALE

(ASCA) – Roma, 3 set – ”Le misure straordinarie che il Consiglio dei Ministri ha finalmente deciso di varare per i precari della scuola forniscono tutele sul piano giuridico ed economico che attenuano, in qualche misura, una situazione di grave e profondo disagio causata dai pesanti tagli agli organici”. E’ quanto Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola, aggiungendo che ‘’sono provvedimenti che abbiamo fortemente voluto per dare una risposta immediata e concreta a chi rischia la disoccupazione; sono il risultato di un impegno a lungo sostenuto dalla nostra categoria e dalla Confederazione. E’ chiaro, tuttavia, che si tratta di una soluzione di emergenza e parziale in una situazione che e’ destinata a rimanere pesante e difficile se non cambiera’ il segno delle politiche scolastiche”.


Fonte.03-09-09
SCUOLA: SINDACATI IN ATTESA SU NORMA PRECARI, RIPRENDE TAVOLO MIUR

(ASCA) – Roma, 3 set – I sindacati della scuola attendono di conoscere il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri e presentato dal ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini per ‘’salvare” i supplenti annuali che quest’anno non avranno confermato il loro posto di lavoro.

Il tavolo tecnico in corso questa mattina tra i tecnici del ministero dell’Istruzione e i sindacati e’ stato infatti interrotto poco prima del Cdm per riprendere nel pomeriggio.

”Non abbiamo ancora visto il testo definitivo – ha spiegato all’ASCA il segretario della Flc Cgil, Mimmo Pantaleo – ci riserviamo un commento piu’ approfondito, ma il metodo usato e’ inaccettabile. Se il contenuto e’ quello detto dalla Gelmini e da Sacconi e’ insufficiente perche’ l’unica novita’ che contiene e’ l’intermittenza, non abbiamo capito per i punteggi cosa accadra’ e soprattutto come si evitera’ di mettere in discussione le aspettative di altri precari. Copre solo alcuni e solo in parte”. Insomma, ha concluso Pantaleo, ”non da’ soluzione ne’ ai precari ne’ a quelli che non avevano fatto supplenze annuali.

Non e’ stato fatto nessun passo avanti rispetto alle tensioni che ci sono”.

Nell’incertezza anche Massimo di Menna della UIl Scuola che ha spiegato: ”C’e’ l’impegno politico a fare un decreto legge, un fatto che contribuisce a completare gli interventi regionali e quelli dell’Inps. Per il resto, non conosciamo il testo”.

Infine, Francesco Scrima, della Cisl Scuola, ha concluso, ‘’si dovrebbe attivare finalmente uno strumento normativo per assicurare il contratto di disponibilita’ ai supplenti annuali che non hanno avuto la conferma quest’anno, vedremo”.


Qui sopra si legge addirittura che esiste una differenza tra precari e coloro che non sono stati chiamati, lo scorso anno scolastico, per le supplenza annuale.

La frase attivare finalmente uno strumento normativo per assicurare il contratto di disponibilita’ ai supplenti annuali che non hanno avuto la conferma quest’anno lascia qualche perplessità. Non c’è nulla da fare: come nel caso della informatizzazione delle Amministrazioni Pubbliche che rimarrà un tentativo di buona volontà al cambiamento (la conferma è nell’operato degli USP di questi giorni, come si legge nel post MIUR, USP, scuole: ma quale informatizzazione, riluttanti a pubblicare tempestivamente i risultati delle proposte di assunzione fatte in sede di convocazione del personale docente precario), l’atto discriminatorio è alla base delle decisioni che vengono prese; forgiati, a nostra insaputa, a evidenziare differenze in chi ci circonda, si propongono leggi, che nella maggior parte delle volte sono pure approvate, che pretendono di erigersi a beneffatori indiscutibili, scegliendo quali condizioni comportino alcuni diritti e quali altre invece no.


Fonte. 3/9/2009 19:25

Scuola, indennità per i precari

Gelmini: ok sussidio disoccupazione

I docenti precari della scuola che quest’anno rimarranno a casa – e che da giorni stanno protestando contro i tagli del Ministero dell’Istruzione – potranno richiedere allo Stato l’indennità di disoccupazione, avranno un accesso preferenziale a supplenze brevi e progetti scolastici speciali (sostegno agli studenti in difficoltà, lotta alla dispersione scolastica) e potranno essere inseriti in iniziative integrative organizzate dalle singole Regioni.

La misura messa a punto da Miur, Ministero del Welfare e Inps, è stata annunciata dal ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini al termine del Consiglio dei ministri: la proposta sarà portata già nel prossimo Cdm, inserita in un decreto legge ad hoc.


L’accesso preferenziale a supplenze brevi. Ecco la guerra tra poveri: con il Regolamento per le supplenze, è arrivato il discutibile aggiornamento Prot. n. AOODGPER. 12360, che, di fatto, ha reso vano una possibile positività dell’indicazione delle tre ulteriori provincie promosso in questo biennio 2009/2011.

Un piccolo esempio plausibile. Si ammetta che da una certa posizione in poi in GaE alcuni docenti rimangano a bocca asciutta; inutile a dirlo, per chi è riuscito a entrare anche con uno spezzone d’orario si aprono alcuni diritti che lo vedono papabile a prendersi alcuni spezzoni d’orario al di sotto delle sei ore: ricordiamo a scanso di equivoci «per le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali..omissis… attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario»; della serie, poiché il MIUR non è intenzionato a dare quelle ore, inferiori a sei ore, al personale docente presente in GI di I fascia che non è stato chiamato a ricoprire un posto di insegnamento -cosa sacrosanta dare l’opportunità ad altri non chiamati dalle GaE, poiché non esaurite, o GI di I fascia (stranamente simili, una distorsione che va corretta) di poter lavorare a stipendio minore ma acquisendo esperienza!, «quest’anno me le pappo io, spettano a me prima di quelli di ruolo», su cui il MIUR ci paga pure l’indennità, mentre costano meno darle ai precari. Ciò a partire dal 25 agosto 2009.
Siamo al 3 settembre 2009. La regola, secondo un coro unanime delle testate giornalistiche (avranno preso un abbaglio?), pare cambiare dopo appena una quindicina di giorni -della serie, che fai Stato? Non sai programmare?- dando inizio alla cassa integrazione per gli impiegati pubblici, facsimile di quella prevista per legge per gli operai. Ora, l’accesso è garantito a coloro che hanno lavorato l’anno scorso e sono rimasti a secco quest’anno: s’intende, almeno centottanta giorni e non riassunti; si badi bene, non riassunti! Perché mai non riassunti? Le supplenze brevi forse non si sommano alla fine dell’anno scolastico?
Ma questo comportamento non è applicare lo slogan «Lavorare meno, lavorare tutti?»
Ma questo comportamento non è una solidarietà, forzata dallo Stato, tra colleghi di lavoro in periodi di recessione e di crisi economico-finanziaria?

Qualche conto tra poveri si può fare. In riferimento al lordo di circa ventunmila euro l’anno, avere 6 ore/settimana significano 24 ore al mese, per quasi -non si contano le ritenuti locali- 580 euro lordi (510 netti) nel caso di docente, impiegato nelle scuole superiori, coniugato con un figlio a carico al di sotto dei tre anni con anzianità di servizio che non va oltre i due anni, senza un giorno di malattia.
Sale a circa 800 lordi (710 netti) se si è a tempo indeterminato con meno di venti anni di servizio, ferme restando le altre caratteristiche.
La solidarietà costa. Le ore rimaste all’istituto non si potranno più prendere, saranno garantite a chi l’anno scorso era impiegato, mentre quest’anno non lo è più. E che cosa si farà? Forse la guerra di ricorsi tra poveri a 800 euro lordi mensili (si rammenti, la Banca d’Italia ha posto la soglia di povertà a circa 1100 euro mensili e l’11 giugno 2008 il MIUR parlò di adeguamento degli stipendi scolastici italiani a quelli europei), uno richiamando il regolamento supplenze del 25 agosto e l’altro il sopravvenuto il 3 settembre?

C’è da chiedersi che cosa sia questo accesso garantito/preferenziale alle supplenze brevi. Evidentemente, chi ne parla assume che si tratti di supplenze per cattedre intere, a diciotto ore settimanali, a stipendio pieno; non sa che si potrebbe aprire la necessità di una supplenza di sei o nove ore, che non sarebbe opportuno accettare di fronte all’indennità di disoccupazione.

E ancora. Che cosa vorrà mai dire un «accesso preferenziale a progetti scolastici speciali, quali sostegno agli studenti in difficoltà oppure lotta alla dispersione scolastica» . Se per sostegno agli studenti in difficoltà si intendono corsi di recupero e simili, la conseguenza comporterà la perdita di un’altra fonte di introito per lo stipendio dei docenti: lo stipendio si assottiglierà per quei docenti impegnati a tempo pieno nella scuola.

Cade il titolo del completamento d’orario, altro diritto sacrosanto per ovviare a stipendi da fame durante il lungo e travagliato periodo di precariato.

Domanda: se si garantisce la supplenza di sei ore a coloro che quest’anno non saranno chiamati a insegnare, converrà accontentarsi di ottocento euro lordi oppure dell’indennità di disoccupazione pagata dall’Inps?


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