La qualità totale della sCuola si riflette nel domani dei ragazzi.

Contatore visite (dal 1 settembre 2009)

lunedì 28 settembre 2009

Pioggia di punti, docenti scalda cattedra: è questa la scuola del merito?

Pioggia di punti, anche senza aver prestato servizio o, peggio, a fronte di un rifiuto a proposte di assunzione. Punti che si ricevono a fronte del servizio in una classe di concorso ma vengono dirottati, per legge (?!), in altra classe di concorso ove non si è mai insegnato.

Docenti scalda cattedra, che rifiutano cattedre lontane, pur avendole indicate nelle tre ulteriori provincie, e spezzoni d’orario, accontentandosi dell’assegno di disoccupazione.

Bieco assistenzialismo, che sperpera i soldi dello Stato regalando soldi a destra e a manca senza richiedere prestazioni di lavoro da insegnante. Più docenti ci sono al servizio dei ragazzi più la scuola sarà di qualità.

E’ questa la scuola del merito? No, ma almeno si tengono buoni tutti quei docenti precari che pensano solo a raccogliere punti per raggiungere l’agognata cattedra; quei docenti che vedono nella pioggia di punti la manna caduta dal cielo; quei docenti precari che salgono sui tetti con la scusa di reclamare un posto di lavoro degno nella sCuola, ma pronti ad assoggettarsi davanti a regalìe varie.

E non ho finito.


DPR n.134 in GU del 25 settembre 2009.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell’art. 1;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare l’art. 64;
VISTO il decreto legge……………………
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. , adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA l’OM n. 48 dell’8 maggio 2009, che prevede l’obbligo della registrazione dei contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche mediante apposite procedure informatiche;
CONSIDERATO che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente disponibili e autorizzati secondo l’iter previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato
dall’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
CONSIDERATO che in relazione al numero delle cattedre e dei posti disponibili in organico di fatto a conclusione delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2009/10 il personale di cui sopra, non ha trovato la possibilità di conseguire per il medesimo anno scolastico la nomina annuale o fino alò termine della attività didattiche, interrompendo in tal modo la continuità nell’espletamento del servizio e l’attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie di cui sopra;
CONSIDERATO che a tutela del personale di cui sopra, in funzione della conservazione del posto di lavoro e della graduale immissione in ruolo, si ritiene necessario, in attuazione del decreto legge , prevedere la definizione di particolari misure per il conferimento delle supplenze da assegnare utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, che rimangono comunque valide
per la copertura delle ulteriori disponibilità.
Per i motivi espressi in premessa,
DECRETA :
Art. 1
1) Destinatario delle disposizioni del presente decreto, per l’anno scolastico 2009/2010, è il personale docente, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004.
2) Tale personale deve aver beneficiato, nell’anno scolastico 2008/2009, di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per effetto dell’inserimento a pieno titolo nelle predette graduatorie o nelle corrispondenti graduatoria di circolo o di istituto di prima fascia per il personale docente, o di prima e seconda fascia per il personale ATA , per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali e deve essersi trovato nella condizione di non poter stipulare, per l’anno scolastico in corso, un contratto per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili, ovvero, l’abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
3) Si considera, altresì, beneficiario delle disposizioni di cui al presente decreto il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi; parimenti rientra fra i beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo da una delle graduatoria delle province opzionali aggiuntive in cui è inserito in “coda” a tutte le fasce.
4) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.
5) Al personale che ha titolo a fruire dei benefici di cui al presente decreto sono conferite dai dirigenti scolastici le supplenze per assenze del personale in servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.
6) Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio -nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Parimenti il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004 ,ha diritto all’attribuzione del punteggio per l’intero anno scolastico da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito alla medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009.
7) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009.
Art. 2
1) Il personale di cui all’art. 1 è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.
2) Il personale interessato presenta apposita istanza, dichiarando la propria disponibilità, secondo il modello allegato, indirizzato a scelta:
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale ATA, le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004;
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2009/2010;
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito in “coda”, qualora abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.
3) Qualora la provincia nella quale l’interessato ha dichiarato la propria disponibilità sia diversa da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, la sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce dei benefici di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
4) Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve essere operata per distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio,
scegliendo:
-almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
-almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16;
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art. 3
1) Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti – e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1. Qualora l’interessato abbia chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in una delle province opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua posizione risulterà comunque subordinata rispetto agli aspiranti inclusi nella graduatoria originaria di tale provincia.
2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
Art. 4
1) Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
2) Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.
Art. 5
1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo, viene offerta in corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio
effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.
4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto. Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari di cui all’art. 3, abbia accettato una supplenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui risulta incluso, in provincia diversa, e tale supplenza perduri al momento della chiamata dall’elenco prioritario.
Art. 6
Le disposizioni del presente de decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari di cui all’art 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A..


Quando fa comodo, si ricorre a regolamenti emessi da altro indirizzo politico con indicazioni differenti di intervento sulla medesima questione, «…omissis...Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007…omissis…».

Vai alla HOMEPAGE


Nessun commento:

Posta un commento

Regala libri con AMAZON.

Amazon.com - GIANNI A. Wish List

RSS

Cerca nel sito "Tra sQuola e sCuola" con Google.







Feed Count

Link per la sottoscrizione via E-mail

Lettori fissi

Cerca nel blog

Sottoscrizione via E-mail

Immetti la tua E-mail:

Delivered by FeedBurner