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lunedì 14 settembre 2009

Quale altra verità si cela dietro il tetto del 30%?

Notizia Ansa Italia.
» 2009-09-14 12:42
Scuola: tetto 30% per stranieri
Ministro su proteste, minoranza confonde scuola con agone polito
(ANSA) – ROMA, 14 SET – Il ministero dell’Istruzione sta studiando gli aspetti tecnici per introdurre un limite del 30% di presenza di alunni stranieri in classe. Lo ha confermato il ministro Gelmini. ”Accade in alcune classi che la presenza degli immigrati sfiori il 100% – ha detto – non sono le condizioni adatte per favorire l’integrazione”. Sulle proteste di questi giorni ha commentato: ‘Una minoranza confonde la scuola con l’agone politico. Stigmatizzo chi piega la scuola agli interessi di parte’.

Dopo gli aspetti tecnici che hanno portato alla bella pensata delle tre ulteriori provincie, c’è un ampio margine per rabbrividire al solo pensiero di come il Ministero d’Istruzione metterà le mani sugli aspetti psico-pedagogici dell’integrazione; dopo il nulla di fatto sull’integrazione sociale, a cui si è pensato di intervenire con grembiulini e felpe con il logo della scuola, pensando che le differenze sociali consistano nell’indossare abiti sdruciti o abiti griffati


» 2009-09-11 20:47
Scuola: in classe con la divisa
E’ un obbligo per 400 alunni scuola media Pordenone
Anche in Cina al tempo di Mao divise uguali per tutti.

Anche in Cina al tempo di Mao.

(ANSA) – PORDENONE, 11 SET – Tutti a scuola in divisa. Avviene nella scuola Media di Pordenone, dove tutti i 400 alunni dovranno indossare gli stessi vestiti.La decisione era stata annunciata nella primavera scorsa dalla preside, che aveva interessato gli organi collegiali. C’e’ stato un approfondito dibattito. Ora la decisione e’ stata presa. Il kit e’ composto da una felpa blu, con tanto di logo della scuola sul dorso, e da due polo bianche. Non sara’ piu’ consentito usare abiti griffati o sdruciti.


Domanda. Il kit della divisa è pagato dalla scuola? Ecco come dispongono delle risorse economiche scolastiche, anziché per libri in biblioteche, attrezzi di laboratorio, laboratori multimediali di lingue, …

Ecco in arrivo un altra misura sugli immigrati, dopo il decreto -che non è piaciuto a buona parte dell’Europa- sul respingimento degli extracomunitari. Dietro la motivazione di una presenza massiccia di ragazzi immigrati nelle classi delle scuole italiane, la verità: l’istituzione di un tetto, il 30% massimo sulla quota degli studenti italiani.
Questo vuol dire che vi potranno essere, al massimo, 7 extracomunitari su 24 alunni. Chi sono gli extra-comunitari? Una definizione la si può prendere in prestito da Wikipedia.


Il termine extracomunitario esprime lo stato di una persona in relazione alle vigenti normative dell’Unione Europea. Un extracomunitario non possiede la cittadinanza di un Paese appartenente alla Unione Europea (UE).

Il termine è usato spesso impropriamente nel linguaggio comune e dai media per indicare persone immigrate in Europa spesso provenienti da paesi economicamente disagiati. Nel suo significato letterale invece è un extracomunitario un cittadino europeo ma ad esempio svizzero, paese non appartenente alla CE, o ogni extraeuropeo ad esempio proveniente dagli Stati Uniti d’America.


oppure da un dizionario della lingua italiana, valevole, per ora, su tutto il territorio italiano.

Extracomunitario agg. e s. m. [f. -a]
si dice di cittadino di un paese non appartenente all’Unione Europea; nell’uso corrente, di cittadino proveniente da un paese del terzo o quarto mondo.

A rigore, il termine extracomunitario dovrebbe applicarsi a tutti gli abitanti non-CEE, come svizzeri, norvegesi, statunitesi e israeliani; l’esperienza quotidiana insegna che extracomnunitario allude agli immigrati che vengono dall’Africa o dall’Albania o da terriotri curdi o somali, disperati e in miseria. Spesso provengono da Paesi in cui è in atto un colpo di stato, sono rifugiati politici nelle condizioni di chiedere asilo politico in Italia. Il termine extracomunitario racchiude in sé un termine addolcito, un eufemismo che ci salva dall’usare altri aggettivi più espliciti e meno corrretti politicamente, come dire non vedente, portatore di handicap, persona di colore (dizione che non piace a costoro) o audioleso.
Che cosa dire se tra gli studenti italiani esistono francesi, spagnoli, rumeni o provenienti dai Balcani? La nota ANSA non permette di capire; d’altronde, nella frase attribuita al Ministro d’Istruzione si scorge il termine immigrato, mentre nella nota stessa il termine straniero. La presenza di stranieri in Italia, quelli che oggi si chiamano cittadini comunitari per l’allargamento della compagine europea, non va sottovalutata; questa presenza riduce ancor di più gli studenti di madrelingua italiana…
A chi, dunque, attribuire questo scarso propendere alla vera integrazione? Pare ai dirigenti scolastici, che non distribuiscono con omogeneità dovuta gli extracomunitari nelle classi della propria scuola. Non si vuole pensare a che cosa succederebbe nel caso che in una data classe ci fossero otto o nove extracomunitari, senza la possibilità che la scuola abbia la possibilità di offrire altre classi sul medesimo corso d’insegnamento; la situazione è analoga a quella della classe quarta di un superiore, [Dalle calende greche alle calende italiane], che ha rischiato di essere soppressa poiché il numero degli studenti era di solo diciassette e non di ventidue o ventitrè come vorrebbe il Ministero d’Istruzione.
Chi si assumerà la responsabilità di dire all’extracomunitario e alla sua famiglia che la scuola non ha posto per lui? [...omissis... lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Lc 2: 7]

Nota. Li si chiami alunni poiché sono le scuole primarie le dirette interessate, ma tra qualche anno questi immigrati sbarcheranno nelle medie e, in seguito, nelle superiori: questi ragazzi studiano!

Il numero massimo degli extracomunitari è definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2006, in materia di Flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006, che si riporta in fondo a questo post.

La Costituzione Italiana, un esempio per tutti coloro che vengono in Italia.


Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.


Il dizionario derime qualche dubbio sui termini in grassetto.

Tutti Propr. pl. di tutto

Tutto agg. [in funzione attributiva è seguito dall'art. o dal pron. dimostrativo, ma li rifiuta con i nomi di città e piccole isole, che comunemente non sono preceduti dall'art., e in alcune altre espressioni]

1
2 riferito a un sostantivo pl. o a un nome collettivo, indica la totalità delle persone o delle cose considerate
2 pl. tutte le persone
s. m. invar. l’intero, il totale; l’insieme, il complesso


La Costituzione Italiana non restringe il termine tutti, apponendogli qualche aggettivo che ne possa limitare il significato di tutte le persone. A poco vale la considerazione che al tempo della nascita della Costituzione Italiana non esistessero i problemi dell’immigrazione; anzi, a ciò si accosti un altro articolo basilare.


Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese..

E per stare in tema di scuola, senza andare a divagare sul compito della Repubblica nel rendere attuabile come la libertà di voto a tutti i cittadini nessuno tra quelli dell’Art.3 escluso, occorre pensare che anche tra gli extracocmunitari, grazie al notevole grado di insegnamento da parte del corpo docente italiano, ci debbano essere e ci saranno, con l’acquisizione delle conoscenze e delle relative abilità se lo vorranno, altrettanti ragazzi extracomunitari, capaci e meritevoli, che, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi .

Come si cela dietro la norma salva-precari l’altra verità:


Colosio, in rientro da Roma per un vertice tra i Miur di diverse regioni, tra cui Campania, Puglia, Sicilia e Veneto, è fiducioso:”Se le norme della Gelmini venissero approvate mercoledì dal Consiglio dei Ministri, il problema precari della scuola per la Lombardia potrebbe essere risolto.

cioè norme nate per soddisfare le problematiche di una ristretta parte d’Italia; se, poi, poco si addicono alla maggior parte, poco importa. «Guardare meglio le proprie condizioni, quindicimila ragazzi in più a scuola con ottomila docenti in meno per il 2009», si potrebbe suggerire, «invece di fare dichiarazioni che evidenziano lacune nella materia Storia»: [» 2009-09-05 09:17] «…omissis… Dopo il federalismo …omissis… bisogna passare anche alla riforma della scuola. Non possiamo lasciare martoriare i nostri figli da gente che non viene dal nord. Il problema della scuola è molto sentito perché tocca tutte le famiglie. La Padania …omissis… è ormai nel cuore di tutti. Noi ai bambini lo insegnamo, fin da quando nascono, che non siamo schiavi e non lo siamo mai stati» : non lo siamo mai stati, deriva dall’assenza delle ore di Storia nelle scuole, perché se non fosse stato per i Piemontesi…in qualità di ultimi conquistatores del suolo italico [Scuole del Nord Africa...].

Quegli stessi Piemontesi che hanno liberato il Veneto dall’occupazione austriaca nelle prima guerra mondiale: ora, dal Veneto lo stop agli italiani-non-veneti «Gli studenti italiani sanno tutti i sette re di Roma ma non sanno neppure un nome di un doge della Repubblica Serenissima». «Dopo trent’anni di scuola di sinistra, di esami di sinistra, di professori di sinistra, di presidi di sinistra – stigmatizza la parlamentare del Carroccio – i nostri ragazzi sono disorientati. …omissis…. E non è possibile che vengano professori da ogni parte a togliere il lavoro agli insegnanti del Nord. Loro vogliono sentir parlare solo di Pirandello e Sciascia e non di un federalista come Carlo Cattaneo», quest’ultima dichiarazione sostenuta da P.Goisis, livornese di nascita, componente degli organi parlamentari VII commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) dal 15 maggio 2008 e come segretario della medesima commissione dal 22 maggio 2008.

Colosio, chi è costui? Lascia la Direzione dell’Ufficio scolastico provinciale di Brescia per assumere la Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. La nomina a Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è sostenuta dal Ministro Mariastella Gelmini, quest’ultima anch’essa di Brescia. Ecco a che cosa porta la chiamata diretta del personale docente a cui si sta pensando!


Fonte.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
15 febbraio 2006
(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006)
Flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006, pubblicato nella G.U. n. 169 del 22 luglio 2005, S.O.;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005, del 17 dicembre 2004, pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2005 e l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2005, n. 3426, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005″;
Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione, costituito ai sensi dell’articolo 2-bis dello stesso testo unico, riunitosi il 14 dicembre 2005, che ha tenuto conto della relazione del Gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del Testo unico sull’immigrazione;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomia Locali del 26 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del 1 febbraio 2006;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Tenuto conto che godono di prelazione i lavoratori extracomunitari che hanno beneficiato di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Istruzione;
Considerato che l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di “lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi”;
Considerato che l’articolo 14, comma 6 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334 prevede la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio e di quelli per studio in permessi di soggiorno per lavoro nell’ambito delle quote massime previste;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di n. 170.000 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai paesi non elencati all’articolo 5, entro una quota massima di 78.500 unità, di cui 45.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro e 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
2. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 2, comma 1, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico sull’immigrazione.
3. Incaso di esaurimento della quota riservata prevista all’articolo 2, comma 2, sono ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico sull’immigrazione, in base all’articolo 34, comma 9 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334.
4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell’ambito della quota per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona di cui al comma 1.

Art. 3.
1. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1 è consentito l’ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All’interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.

1. Per l’anno 2006 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 500 unità.

Art. 5.
1. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 38.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
4.500 cittadini albanesi;
3.500 cittadini tunisini;
4.000 cittadini marocchini;
7.000 cittadini egiziani;
1.500 cittadini nigeriani;
5.000 cittadini moldavi;
3.000 cittadini dello Sri Lanka;
3.000 cittadini del Bangladesh;
3.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
1.000 cittadini ghanesi
1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di 50.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonchè di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003, 2004 o 2005.

Art. 7.
1. Il termine per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro decorre dal settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.
1. Qualora, trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all’articolo 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.
Roma, 15 febbraio 2006

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