Andava racimolato denaro, 7 miliardi e 800 milioni di euro in quatttro anni, in gran parte è stato tolto al comparto Istruzione; comparto che deve ricevere, tra altre priorità, tutte le migliori attenzioni poiché ci si gioca l’istruzione dei nostri figli.
Se ne era già parlato il 21 luglio scorso nel post Scuole, per risparmiare si finisce per spendere di più. Lo Stato, nella figura del MIUR, ha una sola faccia: dove taglia indiscriminatamente, minando anche i diritti acquisiti, e dove non si accorge degli sprechi in atto; ciò avviene anche nel comparto Istruzione. Non avendo avuto tempo sufficiente da agosto 2008 ad agosto 2009 per poter rivedere le norme introdotte nel biennio precedente, il MIUR -pensando solo a tagliare il numero di docenti nella scuola primaria eliminando/riducendo parte della copresenza degli insegnanti in aula- raccoglie buona parte delle norme già esistenti; si parla della seguente disposizione presente nel D.M. del 13 giugno 2007 (f.to IL MINISTRO Giuseppe Fioroni) . Si legge, art.1 comma 4 che:
ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
- …omissis…
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- Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Si diceva, dove taglia indiscriminatamente, minando anche i diritti acquisiti. Il MIUR non aveva riconosciuto che ai docenti di ruolo fosse dovuta la cosiddetta indennità integrativa speciale, per le ore eccedenti. Ai ricorsi ha pagato anche le spese processuali: tanto il denaro lo prende dal calderone.
Si diceva, dove non si accorge degli sprechi in atto. La nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 12360 riprende e chiarisce meglio, quasi a vantarsene, che:
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Domanda. Perché, dunque, gli spezzoni con meno di sei ore d’insegnamento non sono rimaste tra quelle gestibili direttamente dall’USP di modo che questi le potesse offrire ai docenti precari convocati non in condizioni tali, per posizione in graduatoria, da prendere una cattedra intera?
Per quale motivo l’aggiunta di spezzoni con meno di sei ore dovrà essere fatta in un secondo momento nella scuola presso cui questi esistono questi minuti spezzoni e non già in sede USP?
E perché la differenza tra l’attribuzione di questi minuti spezzoni d’orario, prima al personale docente di ruolo e poi ai docenti precari con cattedra intera? Anche qui, il MIUR non si è accorto che predilige gli sprechi, spendendo di più per i minuti spezzoni d’orario.
Che cosa disporrà la legge 448 del 22 dicembre 2001? Al comma 4, l’articolo 22 recita:
4. Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
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